martedì 23 dicembre 2008

OMAGGI NATALIZI

Con riferimento all'ormai imminente periodo natalizio ritengo opportuno riassumere il profilo IVA degli omaggi effettuati in regime d'impresa o di lavoro autonomo. Il regime resta, ovviamente, applicabile per i regali anche nei restanti periodi dell'anno.
OMAGGI DI BENI NON PRODOTTI NE' COMMERCIALIZZATI DALL'IMPRESA:
1) BENI DI VALORE O COSTO SUPERIORE A 25,82 EURO:
poiché l'IVA sulle spese di rappresentanza - così come definite ai fini delle imposte sul reddito - non e' detraibile ai sensi dell'art. 19bis-1, lett. h), del DPR. 633/72, ne deriva che la cessione gratuita di questi beni, quando non siano ne' prodotti ne' posti in commercio dall'azienda, è esclusa da Iva ;
2) BENI DI VALORE O COSTO NON SUPERIORE A 25,82 EURO:
ai sensi dell'art. 2, c.2, n.4 del DPR 633/72 la cessione gratuita di questi beni, quando non siano ne' prodotti ne' posti in commercio dall'azienda, è esclusa da Iva. Si ricorda che l'IVA su queste spese è tornata ad essere detraibile, per espressa modifica del dell'art. 19bis-1, lett. h), del DPR. 633/72 operata dalla L. 388/00, anche nel caso in cui le strenne siano composte da alimenti e/o bevande (C.M. 54/E del 19.06.2002).
OMAGGI DI BENI LA CUI PRODUZIONE O COMMERCIO RIENTRA NELL'ATTIVITA' PROPRIA DELL'IMPRESA:
se la cessione riguarda beni la cui produzione o commercio rientra nell'attività propria dell'impresa, l'omaggio costituisce "cessione" di bene e, così come previsto dalla circolare n. 32 del 27.04.1973, il contribuente può, a sua scelta, optare per l'una o l'altra delle seguenti procedure:
A) emissione di autofattura singola per ciascuna cessione o globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre, naturalmente, alla annotazione che trattasi di "autofattura per omaggi";
B) annotazione su apposito "registro degli omaggi" tenuto a norma dell'art. 39, dell'ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote. Il totale risultante dal registro deve essere riportato sul registro delle fatture emesse entro il termine di effettuazione delle liquidazioni periodiche.
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Rimane, comunque, indetraibile l'Iva per gli omaggi a favore dei dipendenti (vedi R.M. 666305 del 16.10.1990), anche se di costo inferiore a 25,82 euro, e come tali dunque risultano escluse da IVA le relative cessioni gratuite.
La procedura sopraccitata resta valida anche per l'invio di omaggi da parte di un'impresa italiana ad un cliente di un altro stato membro della UE; tale invio non costituisce un'operazione intracomunitaria non rientrando nelle "cessioni" descritte nell'art. 41 del D.L. 331/93 in assenza del presupposto "dell'onerosità". L'operazione rientra di conseguenza nel regime ordinario di cui al DPR. 633/72. Quindi, solo se il bene ceduto "gratuitamente" rientra nella produzione o commercio dell'impresa, l'operazione è imponibile ad IVA.
Nell'ipotesi di invio di omaggi fuori dal territorio delle Ue a clienti di uno stato Extra-Ue, l'operazione verrà qualificata come "esportazione": l'autofattura emessa indicherà il valore normale del bene; andrà inoltre emessa una fattura proforma ai soli fini doganali.
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Per il trasporto di tali beni riteniamo opportuna l'emissione di un documento di trasporto contenente i dati richiesti dall'art. 1 del D.P.R. 472/96 con l'indicazione della causale "consegna omaggi" da utilizzare sia per documentarne la deducibilità ai fini delle imposte sul reddito che per l'eventuale emissione della relativa "autofattura per omaggi" mensile.

Dott. roberto Fiore